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21.01.2022 Protocollo COVID elaborato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana

Il protocollo scientifico FMSI per la ripresa dell’attività sportiva agonistica in atleti Covid-19 positivi guariti è stato integralmente recepito dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria DGPRE 0003566-P-18/01/2022, previa verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico, istituito con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dopo l’approvazione all’unanimità da parte del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”, costituito nell’ambito del Tavolo di lavoro istituito con D.M. 25 luglio 2019 e ss.mm.ii., nel corso della riunione del 18 gennaio 2022.

La presente circolare aggiorna la precedente circolare ministeriale del 13/01/2021, prevedendo – sempre nel massimo rispetto della tutela sanitaria degli atleti – una riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza all’attività sportiva agonistica, circoscritti in relazione all’età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo stadio clinico della malattia.

Il Presidente Federale Maurizio Casasco, al termine della riunione tecnica, ha tenuto a sottolineare: “La Commissione ha apprezzato il lavoro della FMSI. Ringrazio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Capo di Gabinetto Tiziana Coccoluto e il Capo Divisione Daniela Galeone, che hanno sostenuto il nostro lavoro”.


Fonte: Federazione Medico Sportiva Italiana


Scarica Schema del protocollo COVID



RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.


L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.


Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.



01.09.2021 - Affiliazioni stagione 2021-2022
Riaperte le affiliazioni, contattare segreteria tramite email segreteria@acsimonzaebrianza.it

24.05.2020 - Disponibili protocolli riapertura Sport

Richiedi i file mandando un'email a: segreteria@acsimonzaebrianza.it

17.05.2020 - Ordinanza 547 Regione Lombardia
Il 17 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020.
Le disposizioni riportate nell'Ordinanza di Regione Lombardia hanno validità fino al 31 maggio 2020.
In sintesi in merito allo sport:
• L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all'aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
• Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
• Non sono consentite le attività, neanche all'aperto, di piscine e palestre.
• Per le piscine e palestre per la riapertura si ritiene opportuno attendere i successivi monitoraggi sulla diffusione del contagio;
• Sono consentite le attività sportive svolte individualmente all'aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico

SPECIFICA CINOFILIA
1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali
1. È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali. 
2. L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

In fondo alla pagina è inoltre possibile scaricare l’allegato con le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Regione Lombardia Ordinanza 547


06.04.2020
In data odierna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva a breve sul sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), che consentirà agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della domanda, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale.
Vi diamo intanto alcune informazioni essenziali.

TERMINI
Le richieste possono essere presentate entro il 30/04/2020.

PRIORITÀ PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE
È espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi sportivi complessivamente superiori a 10.000 euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:

la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale al numero che verrà comunicato da martedì 7 aprile 2020 sul sito (www.sportesalute.eu) e sui canali istituzionali di Sport e Salute. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
 

BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che possiedano i seguenti requisiti:

non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge Cura Italia;
non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il reddito di cittadinanza;
non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.

REQUISITI OGGETTIVI DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE
Il rapporto di collaborazione per cui presenta la domanda:

deve essere con Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate nonché con società e associazioni sportive dilettantistiche; si sottolinea che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
doveva esistere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge);
non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI
Le autocertificazioni verranno fatte direttamente sulla piattaforma, ai sensi del DPR 445/2000.

Attenzione: si ricorda che la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata con successivi controlli e, in caso di riscontri negativi, potranno esserci conseguenze sotto il profilo penale. In forza dell’obbligo di dichiarare la verità imposto dal DPR 445/2000, chi fa una dichiarazione non veritiera o mendace commette un reato.

Dovranno invece essere allegati, sempre sulla piattaforma, i seguenti documenti:

copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
solo in assenza dei documenti di cui al punto 2., copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.

CONSIGLI UTILI
Ecco alcuni consigli utili per prepararsi al meglio:

caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: codice fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co. co. co. iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presti la collaborazione;
verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del Coni;
verificare, se collabori con una Federazione sportiva, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal Coni.
 

DOMANDE RICORRENTI E SUPPORTI SUL SITO
Sul sito istituzionale, troverete inoltre i seguenti supporti:

FAQ (Risposte alle domande ricorrenti)
Testo Decreto Cura Italia
Testo Decreto Ministeriale
Guida a come fotografare/scansionare un documento
Per ulteriori aggiornamenti, vi preghiamo di seguire il canale Telegram di Sport e Salute (https://t.me/SporteSalute) e di consultare le FAQ sul sito istituzionale (www.sportesalute.eu). E’ inoltre sempre attivo l’indirizzo mail curaitalia@sportesalute.eu

Ringraziando per la cortesia e l’attenzione, inviamo i nostri più cordiali saluti.

21.03.2020
Ordinanza del 21.03.2020 della Regione Lombardia
punto 17. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; Sono altre sì vietati lo sport e le attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.

09.03.2020
In ottemperanza del DPCM del 08.03.2020 e nel rispetto della situazione d’emergenza, il nostro Comitato garantisce il servizio di assistenza applicando però le restrizioni previste:
• Sospensione servizi presso la segreteria (per eventuali emergenze potrete comunque chiedere incontro attraverso email e vi verrà concesso in piena sicurezza), questo al fine di evitare “affollamento” e garantire le “distanze di sicurezza” previste dall’Ordinanza;
• Sospensione telefono in quanto abbiamo attivato lo “Smart Working” e pertanto raggiungibili esclusivamente attraverso Email: segreteria@acsimonzaebrianza.it

La situazione è complicata per tutti pertanto, al fine di poter uscire indenni da questo momento, è fondamentale la collaborazione da parte di tutti limitando la circolazione di persone all'interno del nostro territorio.

Ultima raccomandazione, tutte le informazioni in merito allo stato di emergenza sono reperibili ESCLUSIVAMENTE sui canali ufficiali:
• Governo
• Regione Lombardia
• Ministero della Salute
• Gazzetta Ufficiale
Evitare altri canali online i quali aumentano solo confusione e panico.

Grazie per la collaborazione, insieme ne usciremo.
Forza Lombardia, forza Italia

08.03.2020
DPCM 08.03.2020 - BLOCCO DELLA LOMBARDIA
Invitiamo tutti i Presidenti a prendere atto delle misure indicate del Decreto indicato e a collaborare per tutelare la salute di tutti

In sintesi riguardanti lo sport:
  • sospese le attività scuole di ballo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
  • consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali
  • garantire il metro di distanza e le norme di sicurezza indicate dal Ministero della Salute
  • durata fino al 03.04.2020 salvo nuove ordinanze

DPCM 08.03.2020


05.03.2020
DPCM del 04.03.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

Art.1 lett c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 
resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. 
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;)

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020

DPCM 04.03.2020


04.03.2020

02.03.2020
Interpretazione DPCM 01.03.2020
A seguito di confronti con vari Comuni esponiamo una possibile interpretazione del DPCM del 01.03.2020
Attività di PISCINE, CENTRI SPORTIVI, PALESTRE verso i propri clienti
CHIUSE DPCM 1 marzo 2020 Art.2 c.3

Allenamenti dei propri atleti tesserati EPS o FSN
Consentiti DPCM 1 marzo 2020 Art.2 c.1 let. a) rispettando:
o Chiusura porte
o Senza pubblico
o Limitazione uso spogliatoi

Definizione di allenamento: Preparazione specifica e metodica del fisico ad una prova o gara sportiva: prova, gara, partita di a., disputata come semplice esercitazione o dimostrazione.

La distinzione AGONISTI e NON a nostro giudizio, non avendola esposta nel Decreto, non dovrebbe essere applicata, ma ribadiamo l’importanza di confrontarsi sempre con i Comuni di riferimento.



01.03.2020

Coronavirus, firmato il Dpcm 1 marzo 2020

Misure per lo sport in Lombardia escluse dalla "zona rossa"

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. 
- Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);


4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.


01.03.2020
In attesa de Decreto che dovrebbe essere emesso nella giornata odierna, per quanto riguarda lo sport in Lombardia si prospettano le medesime restrizioni previste nella passata settimana che prevedono:
  • Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 Art.1Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
  • Regione Lombardia sezione Faq al Cittadino del 28.02.2020 “Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone. 
    In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.”

28.02.2020
Regione Lombardia – sezione Faq cittadini – Aggiornamento del 28.02.2020

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.  
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.

26.02.2020
Regione Lombardia – sezione Faq cittadini – Aggiornamento del 26.02.2020
COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse. 
26.02.2020
Regione Lombardia
COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse. 

25.02.2020
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)
(G.U. Serie Generale , n. 47 del 25 febbraio 2020)
Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
 
  1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento: 
    a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa; 


DECRETO


24.02.2020
Fonte: PROTEZIONE CIVILE
Domanda: quali sono le manifestazioni, iniziative ed eventi che rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta: Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni ed iniziative che comportando l’afflusso di pubblico e che esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali: si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Sono da sospendere: manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e luna-park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali ecc. ivi comprese le discoteche e le sale da ballo). Non sono invece ricomprese tra le attività da sospendere quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura d allenamenti sportivi), quelle che attengono allo svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es: centri linguistici, doposcuola, centri musicali, scuola guida, scuola di sci), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco etc) e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazione di persone. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

24.02.2020
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale, si dispongono una serie di provvedimenti per l’intero territorio della Lombardia tra cui: “ 1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
5) la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute – conclude l’ordinanza – puo’ modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha validita’ immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.

Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, sta predisponendo una ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana, di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo.


Consigliamo di pubblicare a tutti i vostri atleti/soci il seguente messaggio:
“SI COMUNICA CHE IN RELAZIONE ALL’EVOLVERSI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS E PRESO ATTO DELLE ORDINAZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE LOMBARDIA E CONSIGLIO DEI MINISTRI, TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE SONO SOSPESE A TITOLO CAUTELATIVO IN ATTESA DI NUOVE DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI FINO A DOMENICA 1 MARZO COMPRESO, SALVE EVENTUALI E ULTERIORI DISPOSIZIONI”


23/02/2020
Regione Lombardia, in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus, sta predisponendo una Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Il documento, non appena emanato, sarà trasmesso a tutti i Prefetti delle Province lombarde per la tempestiva comunicazione ai sindaci. L'ordinanza sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.

Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

L'ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sarà soggetta a modifiche al seguito dell'evolversi dello scenario epidemiologico.

Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,
6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall'ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.

 

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